In attuazione del principio di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede l'obbligo per ogni amministrazione pubblica di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una sezione denominata "Amministrazione Trasparente", i dati, le informazioni e i documenti indicati dalla normativa vigente.
La pubblicazione dei dati risponde ai criteri di qualità previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.
I contenuti della presente sezione sono organizzati secondo la struttura definita dall'ANAC con Delibera n. 1310/2016 e successivi aggiornamenti, da ultimo con Delibere n. 495/2024 e n. 481/2025, i cui schemi standard di pubblicazione sono divenuti obbligatori a partire dal 22 gennaio 2026.
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 chiunque può esercitare il diritto di accesso civico semplice, richiedendo documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, nonché il diritto di accesso civico generalizzato, richiedendo dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Le richieste di accesso civico vanno indirizzate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) i cui riferimenti sono disponibili nella sezione Altri contenuti → Accesso civico.